Il Miur rettifica sulle iscrizioni

Il Miur rettifica sulle iscrizioni   di Sergio Cicatelli     Come avevamo segnalato nel nostro precedente intervento, la CM 4/10 sulle iscrizioni conteneva alcune inesattezze relativamente alle procedure per la scelta delle attività alternative, prevedendo per essa la medesima scadenza della scelta dell’Irc e dando indicazioni contraddittorie sul numero delle opzioni possibili ai non avvalentisi.
Con nota del 21 gennaio 2010, prot.
AOODGOS 427, il Miur ha precisato la prassi da seguire, fornendo le seguenti indicazioni: «In relazione a quesiti pervenuti, si conferma che, come negli scorsi anni, l’Allegato D della CM n.
4 del 15 gennaio 2010 sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2010-11, relativo alla scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, va compilato al momento dell’iscrizione alla classe iniziale.
L’Allegato E della medesima circolare, relativo alla scelta tra le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, va compilato entro l’avvio delle attività didattiche in relazione alla programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.
Si precisa inoltre che le scelte alternative all’insegnamento della religione cattolica, previste dall’Allegato E, costituiscono il numero minimo di opzioni che la scuola offre agli alunni».
La procedura viene quindi ricondotta a quella sempre in uso, anche se con qualche significativa innovazione.
Va infatti ricordato che la scelta delle attività alternative deve essere compiuta solo all’inizio del nuovo anno scolastico, cioè a settembre, mentre la scelta dell’Irc va effettuata entro la scadenza prevista per le iscrizioni, cioè 27 febbraio per l’iscrizione al primo ciclo e 26 marzo per l’iscrizione al secondo ciclo.
È inoltre il caso di rammentare anche che il modulo per avvalersi o non avvalersi dell’Irc (Allegato D) deve essere distribuito dalla scuola solo a coloro che si iscrivono al primo anno, essendo la scelta iniziale confermata negli anni successivi per via dell’iscrizione d’ufficio.
Sulla discordanza tra il testo della circolare (che indicava tre alternative per i non avvalentisi) e quello dell’Allegato E (che prevedeva due sole opzioni), il Miur precisa che la modulistica è da considerare solo indicativa in quanto ogni scuola può personalizzarla come meglio crede, fermo restando che le due alternative contenute nell’Allegato E sono il numero minimo da offrire all’utenza.
In altre parole, la scuola non può negare la facoltà di uscire da scuola (pudicamente descritta come «non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica») né, all’opposto, evitare di offrire qualsiasi opportunità formativa.
Peraltro, nella nuova dizione adottata nell’Allegato E («Attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente») è da ritenere che possano essere ricomprese sia le tradizionali attività didattiche e formative, sia la libera attività di studio assistito.
È da ritenere che il Miur, evitando di proporre tra le alternative lo studio individuale senza assistenza di personale docente, abbia voluto sfruttare l’occasione delle istruzioni dirette solo alle scuole del primo ciclo per richiamarle a un giusto senso di responsabilità educativa, ritenendo che l’età degli alunni non possa giustificare un’attività priva di assistenza del personale docente.
Per la loro età gli alunni del primo ciclo non dovrebbero essere abbandonati a se stessi (come pure spesso accade), senza offrire loro qualcosa in più di una mera vigilanza.
Potrebbe essere questa l’occasione per riprendere una riflessione interrotta da anni sulla natura e la funzione delle attività alternative all’Irc, allo scopo di rimediare a quel vuoto educativo in cui si vengono a trovare i non avvalentisi.
L’uscita da scuola o, più genericamente, l’ora del nulla non possono più soddisfare un mondo della scuola che ha dovuto prendere atto della vitalità dell’Irc, nonostante le sue difficili condizioni di esercizio.
Se gli avvalentisi non sembrano avviati ad estinguersi, la scuola non può fare a meno di interrogarsi sulla condizione di quei pochi che, avendo scelto di non partecipare all’Irc, si trovano ad usufruire di un servizio scolastico oggettivamente ridotto rispetto agli altri.
La giurisprudenza costituzionale ci ha rassicurato che non siamo in presenza di discriminazione, ma non si può negare il disagio di fronte a una scelta, quella del nulla, che nei fatti si qualifica solo per vacuità e disimpegno.
Ci piacerebbe che si potesse rilanciare costruttivamente la discussione sulle attività alternative per uscire dal vicolo cieco in cui la scuola sembra essersi cacciata.

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