In attesa del regolamento sulla valutazione

Torniamo sul tema della valutazione perché rispetto al nostro ultimo intervento di tre mesi fa si sono avute parecchie novità e il quadro deve essere aggiornato.
Il decreto Gelmini è divenuto legge 169/08 ed ha perduto nel corso della conversione in legge quella formula che lasciava aperta la strada all’implicita abrogazione dell’art.
309 del Testo Unico nella parte che vieta l’uso del voto numerico per l’Irc.
La legge rinvia ora solo ad un regolamento che dovrebbe coordinare le norme vigenti e stabilire eventuali ulteriori modalità applicative della norma.
Una prima bozza di questo regolamento è in circolazione da qualche settimana ed è stata già sottoposta al parere del CNPI che non ha potuto fare a meno di rilevarne diverse incongruenze.
Ampio spazio nel regolamento è dedicato proprio alla valutazione dell’Irc, ribadendo però le disposizioni già in vigore e cadendo in alcuni errori e contraddizioni.
Vedremo quale effetto avranno le osservazioni del CNPI, che nel suo parere ha rivendicato anche «la necessità di garantire la pari dignità di tutti gli insegnanti, […] in modo da evitare inaccettabili differenziazioni tra gli insegnanti di educazione fisica e religione e gli altri insegnanti».
Va infatti notato che inopinatamente il regolamento esclude anche il voto di educazione fisica dalla media finale.
In attesa di conoscere la veste definitiva che assumerà il regolamento, per ora ci limitiamo a segnalarne alcuni aspetti, rinviando i lettori al testo provvisorio completo (vedi pdf allegato) per una maggiore informazione.
L’errore più grossolano è quello di far discendere il divieto di voto in decimi dalla scheda separata di valutazione (art.
7, c.
1).
Come è  noto, quest’ultima venne introdotta nel 1986 da un ordine del giorno della Camera, mentre il divieto di voto risale alla legge 824 del 1930.
Le contraddizioni riguardano il voto sul comportamento e la determinazione dei crediti scolastici, da cui l’Idr sembra essere una volta escluso (art.
3, c.
6 e art.
6, c.
6) e una volta compreso (art.
7, c.
2), nonché la partecipazione allo scrutinio finale che risulta essere una volta piena (art.
7, c.
2) e una volta limitata in base alla parziale citazione della nota clausola introdotta dalla revisione dell’Intesa nel 1990 (art.
7, c.
3).
Sicuramente il testo definitivo provvederà ad eliminare queste incongruenze, ma vorremmo sperare che si avesse il coraggio di innovare davvero il sistema di valutazione rivedendo le posizioni fin qui consolidatesi sulla base di una acritica assunzione di norme vecchie e superate.
Al divieto di voto è poi abbinato il divieto di esame, che non è ora in discussione perché la legge 169/08 ha solo riproposto il problema del voto numerico, ma – forse anche più dell’uso del voto – il divieto di esame va ad incidere sull’effettiva rilevanza scolastica dell’Irc, nonostante gli sforzi messi in atto negli ultimi venticinque anni per collocare con sempre maggiore credibilità l’Irc nel quadro delle finalità della scuola mediante l’adozione di programmi didattici aggiornati e coerenti con l’impostazione delle innovazioni di volta in volta introdotte nel sistema scolastico.
Mentre l’Idr partecipa alla valutazione degli alunni che si avvalgono dell’Irc e quindi determina la delibera collegiale sull’esito finale dell’anno scolastico, la valutazione da lui espressa sulla propria disciplina rimane per certi aspetti sottratta a quella collegialità che dovrebbe essere garanzia di equità e giustizia per tutti gli alunni: in mancanza di un esame, inteso come occasione di verifica pubblica della congruità della valutazione, il giudizio espresso dall’Idr diventa quasi un affare privato tra lui e l’alunno, tale da poter essere sottratto alla procedura di controllo collegiale, dato che manca la possibilità ad altri insegnanti di sindacare il giudizio del collega, quando invece possono farlo con i colleghi di altre materie di cui pure non sono competenti.
Per l’Irc, infine, l’esame sarebbe l’occasione per rendere conto – a sé, alla scuola e all’utenza – dello svolgimento effettivo dei contenuti didattici prescritti e dell’apprendimento prodotto negli alunni.

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